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Legge 23/12/1996 n. 66268. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 457, per i quali é stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 gennaio 1997. 69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di palese impossibilità di rispettare il termine fissato nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali, adotta, anche prima della scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma 73. 70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992 n. 179, é abrogato. 71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992 n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici é incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991 n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo". 72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e dell'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo. 73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" é sostituita dalla seguente: "centottanta". 74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, la parola: "centoventi" é sostituita dalla seguente: "centottanta". 75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, é sostituito dal seguente: "8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni". 76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978 n. 457. 77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza. 78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi stessi. 79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e). 80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente. 81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare: a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti; b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione; c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83; d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione; e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993 n. 560; f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario. 82. Il piano di risanamento é inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti. 83. Il mutuo é ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni. 84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti é autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo. 85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, i- scritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi. 86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada é concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 19972016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa é autorizzata a contrarre. 87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze- Bologna é concesso alla concessionaria Società autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa é autorizzata a contrarre. 88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995 n. 296, 20 settembre 1995 n. 396, 25 novembre 1995 n. 499, 24 gennaio 1996 n. 31, 25 marzo 1996 n. 155, 25 maggio 1996 n. 286, 22 luglio 1996 n. 389, 20 settembre 1996 n. 491. 89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 1982 n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982 n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 26 gennaio 1987 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esercizi". 90. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, al secondo comma, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "É soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alla nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti". 91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni é fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109.
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